Trasporti e logistica
Livorno, Grimaldi batte Onorato nella guerra per il traffico passeggeri
14/12/2022
Il gruppo napoletano vince con una sentenza del Consiglio di Stato che nega l’esclusività per la Porto Livorno 2000 della movimentazione dei passeggeri in tutto il porto toscano
E’ Grimaldi a vincere la guerra del traffico passeggeri nel porto di Livorno. Lo sancisce la sentenza del Consiglio di Stato che oggi chiude la vicenda che ha visto di nuovo contrapposti l’armatore napoletano e Vicenzo Onorato, patron di Moby e azionista in questo caso della Porto Livorno 2000.
In sintesi, la Porto Livorno 2000 sosteneva la propria esclusiva nella gestione dei passeggeri in tutto il porto di Livorno, anche nel terminal Sintermar, in concessione a Grimaldi. Il giudice, però, ha respinto questa interpretazione dando ragione al gruppo napoletano. “Per quanto esposto, correttamente il primo giudice è addivenuto alla conclusione che “le operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri ben possono essere svolte dall’operatore assegnatario della singola area di demanio marittimo nello svolgimento delle operazioni portuali connesse al traffico ro-ro e ro-pax, senza che ciò violi riserva di attività alcuna”, è scritto nella sentenza.
IL PROVVEDIMENTO
Sintesi della decisione del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sez. II, in relazione al giudizio avviato da PL2000 srl contro l’AdSP del Mar Tirreno Settentrionale e nei confronti di Sintermar Darsena Toscana (SDT) srl, in materia di esercizio del “Servizio Passeggeri” nel Porto di Livorno:
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sez. VII, con la pubblicazione della sentenza N. 10932/2022 (N. 9379/2020 Reg. RIC), in data 13.12.2022, ha definitivamente respinto le pretese di PL2000 srl, volte all’esclusiva di esercizio del “Servizio Passeggeri” in tutta l’estensione del Porto di Livorno, e ciò anche con particolare riferimento alle aree non destinate a stazione marittima e ad attracchi delle navi crocieristiche, bensì in concessione alle imprese terminaliste ex art. 16, l. n. 84/94, per la gestione del traffico RO/RO e RO/PAX, confermando la sentenza del TAR Toscana, Sez. II, n. 1389/2020, pubblicata in data 10.11.2020. Quest’ultima pronunzia, infatti, aveva ritenuto legittimo lo svolgimento delle attività di assistenza al passeggero, da parte della Sintermar Darsena Toscana (SDT) srl, nell’ambito dell’area demaniale rilasciata in concessione ex art. 18, l. n. 84/94, per la gestione autorizzata ex art. 16, cit. l., del traffico RO/RO e RO/PAX dell’armatore Grimaldi.
In particolare, il supremo Organo di Giustizia amministrativa, accogliendo le eccezioni formulate dagli avvocati difensori della contro interessata “SDT” (Giuseppe Morbidelli, Roberto Righi, Ernesto Stajano, Elena Orsetta Querci) ha precisato che “nella fattispecie vengono in rilievo traffici marittimi del tutto peculiari, definiti “ro/ro e ro/ro pax” che presentano caratterizzazioni considerevolmente differenti rispetto al trasporto esclusivamente di passeggeri. Con la progressiva attuazione del programma “autostrade del mare”, avviato su impulso della Direzione Generale per la Mobilità ed i Trasporti della Commissione Europea, enunciato per la prima volta nel “Libro Bianco dei Trasporti” del 2001 e successivamente oggetto di regolazione a livello unionale, il segmento cargo (Ro-Ro) e quello misto merci-passeggeri (Ro-Pax) hanno registrato un sensibile incremento, connotandosi in termini di specificità stante la gestione congiunta sia di mezzi che di passeggeri, tale da escluderne lo svolgimento da parte di terminalisti non autorizzati ai sensi dell’art. 16 sopra indicato, richiedendo una particolare competenza tecnica, rappresentata anche dalla disponibilità di mezzi e risorse specificamente dedicati alla fornitura dei servizi. In materia portuale, infatti, il carattere specialistico di una prestazione è strettamente correlato alla particolare competenza tecnica o per la loro natura nautica (pilotaggio, rimorchio, battellaggio, ormeggio) oppure per la tipologia delle prestazioni rese dal concessionario fornitore incidenti anche sui profili di sicurezza delle operazioni”.
E’ stato così rilevato come PL2000 “non è in possesso dell’autorizzazione prescritta dalla suddetta disposizione e, per quanto esposto, deve escludersi che, in mancanza di tale titolo, un operatore possa essere abilitato allo svolgimento dei servizi che vengono in rilievo nella fattispecie”, oltre ad essere “…incontestato che in esito alla gara relativa alla scelta del socio di maggioranza della PL2000 srl non è stato rilasciato in favore di detta società il titolo concessorio avente ad oggetto l’area demaniale, occupata, infatti, in forza di concessioni provvisorie; inoltre, neppure consta in atti la titolarità della PL2000 di una concessione avente ad oggetto lo svolgimento del servizio di “assistenza passeggeri”.
Inoltre, il Consiglio di Stato ha confermato come, dagli atti prodotti, non risulti alcuna pretesa esclusività, in capo all’appellante, alla gestione del traffico passeggeri al di fuori dell’area demaniale dalla stessa occupata. A ciò si aggiunge la circostanza che “il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, in conformità alle modifiche normative intervenute, ha provveduto all’individuazione dei servizi di interesse generale ai sensi dell’art. 6, comma 4, lett. c) della l. n. 84/94, con il provvedimento n. 159 del 29 dicembre 2019, “rimasto inoppugnato, che non contempla il servizio di assistenza passeggeri.”
Risulta così confermata, in via definitiva, la piena legittimità della “SDT” all’esercizio di tutti i servizi al passeggero nell’area in concessione per la gestione del traffico RO/RO e RO/PAX dell’armatore Grimaldi nello scalo di Livorno.
Fonte:(shipmag)
Allegato